Articolo a cura di Matteo Minelli
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18/2023 sulla potabilità dell’acqua, è tornato di forte attualità il tema delle acque destinate al consumo umano. Occorre fare attenzione, perché è facile confondere il citato decreto, che riguarda la potabilità delle acque, con le Linee Guida sulla Legionella pubblicate dal Ministero della Salute nel 2015, dedicate al rischio specifico di infezione da batterio Legionella Pneumophila.
Il sito del Ministero della Salute tratta molto bene l’argomento Legionellosi. Se si intende approfondirlo, si consiglia di digitare “legionellosi ministero salute” in un qualsiasi motore di ricerca e selezionare la pagina del Ministero della Salute. In questo articolo viene approfondito invece il più recente “Decreto Potabilità”.
Obiettivi del Decreto Legislativo 18/2023
Il D.lgs 18/2023 nasce per disciplinare la materia delle acque destinate al consumo umano. Il decreto si pone l’obiettivo di proteggere la salute dei cittadini dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione di tali acque, assicurandone la salubrità.
Per rendere più comprensibile il testo, riportiamo alcune definizioni prese dall’Art. 2:
- Acque destinate al consumo umano: “Tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente…”
- Gestore idro-potabile: “Il gestore del servizio idrico integrato, ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili, o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la distribuzione a terzi acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori”.
- Gestore della distribuzione idrica interna (GIDI): “Il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua”.
Sintetizzando quanto descritto dal Decreto, emerge un sostanziale cambio di paradigma: ora c’è l’obbligo di assicurare la salubrità delle acque destinate al consumo umano, affidato ai due gestori sopra definiti, ciascuno per il proprio ambito di competenza.
Infatti, il gestore idro-potabile deve garantire la salubrità delle acque fino al punto di consegna, cioè il contatore generale del condominio o dell’abitazione. Anche il gestore della distribuzione interna, che nei condomini coincide con l’Amministratore, deve assicurare la salubrità in tutte le tratte interne, dal punto di consegna ai rubinetti di abitazioni, box e cantine. L’approccio non si basa più sulla protezione generica delle risorse idriche da rischi vari (catastrofi naturali, cambiamenti climatici, ecc.), ma sul rischio specifico e su aspetti misurabili e controllabili, individuando modalità di controllo, figure responsabili e sanzioni in caso di negligenza.
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Parametri e analisi obbligatorie
L’Art. 5 del Decreto impone il rispetto di parametri indicati negli allegati e descrive diverse casistiche e modalità di attuazione. I tipi di analisi variano in base alle situazioni e alle condizioni. Esiste comunque un pacchetto minimo, sempre obbligatorio, applicabile a seguito di una breve analisi con parere positivo sullo stato del fabbricato e dei relativi impianti.
Per conoscere i valori dei parametri e assicurare la salubrità dell’acqua, è necessario individuare un laboratorio certificato e accreditato che si occupi del prelievo e delle analisi chimiche e microbiologiche previste dal Decreto.
Si consiglia di eseguire i prelievi direttamente dai rubinetti delle proprietà private, nel punto più distante dall’ingresso principale dell’acqua nella proprietà, così da includere il tratto di condotta più lungo possibile. Se gli esiti delle analisi non dovessero garantire la salubrità, andrà immediatamente sospeso il consumo delle acque, anche con rimedi drastici come l’interruzione forzosa dell’erogazione, fino al ripristino delle condizioni minime di sicurezza. Per quanto riguarda la periodicità dei controlli, anche se molti tecnici preferiscono controlli semestrali, si ritiene prudenziale effettuare il monitoraggio annuale.
Sanzioni e PSA (Piano di Sicurezza dell’Acqua)
Le sanzioni previste per il mancato rispetto dell’Art. 5 e dei valori dei parametri indicati sono di carattere amministrativo pecuniario, da 5.000 a 30.000 €. Da notare che non vanno escluse possibili conseguenze penali se le negligenze arrecano danni alla salute.
Il Decreto prevede anche la possibilità di svolgere opportune indagini per valutare i potenziali rischi e definire un Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA). Questo documento serve a valutare il rischio specifico. Pur essendo consigliato in molti condomini, al momento non ci sono obblighi legali.





