Lavori extra in condominio autorizzati via WhatsApp: chi paga davvero?

lavori extra in condominio autorizzati via WhatsApp chi paga

Quando l’impresa “aggiunge” lavorazioni fuori preventivo e l’amministratore le avalla in chat, il condominio non è automaticamente vincolato, e il conto può ricadere su chi ha dato il via libera.

L’amministratore può impegnare il condominio verso l’appaltatore per lavorazioni “extra” non comprese nel preventivo approvato dall’assemblea, solo perché le ha autorizzate informalmente (anche via WhatsApp)? Ecco come ha risposto il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n. 33/2026 del 14-01-2026

Lavori extra condominiali autorizzati via WhatsApp: il caso

La controversia nasce da lavori di ripristino del tetto condominiale dopo un evento atmosferico. L’impresa ottiene un decreto ingiuntivo per il residuo di una fattura. Il condominio si oppone: sostiene di aver già pagato 21.500 euro a fronte di un preventivo approvato pari a 25.905 euro (IVA compresa) e contesta che in fattura siano state inserite voci non concordate (tra cui smaltimento macerie, acquisto e posa teli, materiali di consumo).

Sul piano probatorio, il condominio tenta anche la strada della perizia di parte, sostenendo che la ditta avrebbe sostituito meno tegole rispetto a quanto indicato in fattura; domanda, quindi, la revoca del decreto e, in riconvenzionale, la restituzione di somme asseritamente pagate in eccesso.

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Amministratore e lavori extra: cosa può autorizzare davvero

Il punto non è (solo) che l’autorizzazione sia avvenuta “in chat”. Il punto è che quelle voci non risultavano nel preventivo approvato dall’assemblea e, secondo quanto riferito dall’impresa, sarebbero state aggiunte perché l’amministratore avrebbe dato il “placet” tramite messaggi WhatsApp.

Qui entra in gioco un principio classico, molto operativo per chi amministra: nei confronti dei terzi, l’amministratore non può estendere a piacimento l’oggetto e il costo di lavori straordinari non deliberati, salvo gli stretti margini dell’urgenza. E anche l’urgenza, come vedremo, non è una “bacchetta magica” verso l’esterno.

Sentenza Tribunale di Busto Arsizio 33/2026: cosa ha deciso il giudice

Il Tribunale accoglie l’opposizione solo in parte.

  1. Sulle voci extra non presenti nel preventivo: il giudice afferma che le somme non inserite nel preventivo approvato dall’assemblea non possono essere richieste al condominio. Il riferimento ai messaggi WhatsApp non cambia il risultato: se l’opera è extra-preventivo e manca il passaggio assembleare, l’impresa non ha titolo verso il condominio per quella parte.
  2. Sul tema “urgenza”: il Tribunale richiama un passaggio giurisprudenziale molto utile nella pratica quotidiana: il terzo che ha operato su incarico dell’amministratore non può fondare il proprio diritto di credito verso il condominio sul carattere urgente della prestazione, perché l’urgenza ha rilievo soprattutto nel rapporto interno (rimborso spese) e non amplia automaticamente la rappresentanza esterna dell’amministratore.
  3. Conseguenza pratica: per le opere extra-preventivo, l’appaltatore può agire nei confronti dell’amministratore che le ha commissionate, non verso il condominio.
  4. Esito economico del giudizio: revocato il decreto ingiuntivo e condanna del condominio al solo residuo del preventivo deliberato, quantificato in 4.405 euro oltre interessi legali dal 25 marzo 2025 (data di notifica di ricorso e decreto) fino al saldo. Spese compensate.

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